Chiarimento della Regione Basilicata in merito all’ordinanza n°39/2020, il calcio regionale non si ferma. Rinaldi: ” Bene così”.
- Posted by Ufficio Stampa
- On 22/10/2020
“Il chiarimento, in materia sportiva, della Regione Basilicata in merito all’ultima ordinanza firmata dal presidente Bardi è stato quanto mai opportuno e va nella direzione dell’ultimo DPCM . Il calcio regionale -afferma il presidente del CR Lnd Basilicata Piero Rinaldi– non si ferma e di questo siamo contenti. Il chiarimento regionale, tuttavia, responsabilizza ancora di più il movimento calcistico dilettante di Basilicata chiamato a dare un ulteriore prova di serietà. Abbiamo un solo modo per farlo ed è proseguire nel rispetto rigoroso, da parte delle nostre società affiliate e dei tesserati, delle prescrizioni anti contagio da Covid-19 che abbiamo illustrato negli incontri zonali e che sono disponibili sul nostro sito“.
Di seguito il chiarimento della Regione Basilicata, relativo all’aspetto sportivo, dell’ordinanza n° 39 del 21 ottobre 2020.
Sul Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata numero 93 del 22 ottobre 2020 è pubblicato un chiarimento di Fabrizio Grauso, Capo di Gabinetto del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in relazione all’ordinanza numero 39 del 21 ottobre 2020. Nel documento si evidenziano con maggiore precisione i contenuti relativi all’articolo 1, comma 1, lett. a) dove il provvedimento prevede che “sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche”.
Al riguardo Grauso chiarisce che la disposizione si interpreta nel senso che sono consentiti gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, anche delle società o delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, riguardanti gli sport di contatto, di interesse nazionale o regionale, purchè riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. d) n. 2) del DPCM 18 ottobre 2020, resta fermo il divieto di attività e competizioni sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale, intendendosi per tali le attività sportive effettuate a livello occasionale e spontaneo.
Sono escluse dal divieto, infine, le cosiddette forme “individuali” degli sport di contatto, ivi compreso l’allenamento individuale nell’ambito delle predette discipline sportive, come elencate nel decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020 (G.U. n. 253 del 13.10.2020), purchè svolte nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza previste in materia.